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Accesso Civico |
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ALTRI CONTENUTI Scheda informativa sulle modalità di esercizio del diritto di accesso civico (ex art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)
DOVE RIVOLGERSI Ufficio Segreteria del Comune di Arcevia (AN) C.so Mazzini, 67 - piano 1°
Responsabile dell’Accesso Civico: Dott. Roberto Verdini
REQUISITI Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.
TERMINI DI PRESENTAZIONE La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell'anno.
DOCUMENTAZIONE La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata tramite: posta elettronica, posta elettronica certificata, posta ordinaria, fax oppure direttamente presso l’Ufficio competente.
REGISTRO DEGLI ACCESSI In allegato è consultabile il Registro degli accessi istituito e pubblicato a cura del Responsabile della Trasparenza a seguito della pubblicazione delle Linee Guida Anac approvate con Deliberazioni nn. 1309 e 1310/2016 che ne raccomandano la tenuta e la pubblicazione al fine, da un lato, di consentire il monitoraggio sull'attuazione dell'accesso generalizzato da parte di Anac e, dall'altro, di favorire un confronto costruttivo tra Pubbliche Amministrazioni chiamate ad applicarlo. Si tratta di una raccolta delle richieste di accesso presentate al Comune nelle sue diverse forme dell'accesso civico generalizzato, dell'accesso civico semplice, dell'accesso documentale. Ai fini della pubblicazione, l'elenco è aggiornato con cadenza almeno semestrale, a partire dal 1°semestre dell’anno 2017.
MODULISTICA 2017
MODULISTICA 2016 MODULISTICA 2015
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che il Comune di Arcevia abbia omesso di rendere disponibili, ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito istituzionale. L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile dell’Accesso Civico. Il Responsabile dell’Accesso Civico, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente.
TUTELA DELL'ACCESSO CIVICO Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio. |
Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Aprile 2018 07:26 |
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